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Natura giuridica del contratto di crociera


Non è un contratto legislativamente nominato. Per molto tempo fu considerato come un contratto misto, oppure come un contratto di mandato (l’agenzia si limitava a svolgere un’attività di intermediazione tra la compagnia che compirà il viaggio e il crocierista). Non era possibile configurarlo se non come un’ipotesi particolare di trasporto per mare di persone: l’organizzatore di viaggio assume il trasporto con mezzi propri, o stipulando un contratto di noleggio con una compagna armatrice e, in qualità di vettore, assume i rischi connessi al trasporto, con prestazioni accessorie e complementari non influenti sulla natura del contratto (trasporto passeggeri). Ma non è proprio così, visto che nella crociera c’è il carattere circolare del viaggio e lo scopo di piacere del turista, primi rispetto al trasferimento da un luogo ad un altro. La struttura del contratto di crociera appare influenzata dalla finalità turistica, piuttosto che dal semplice trasferimento; il compimento del viaggio è fine a se stesso, non è più strumentale rispetto allo spostamento o a un ulteriore servizio.

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