Elementi per un giudizio di colpevolezza: Imputabilità
Cioè la capacità di intendere e di volere che è presupposto per qualunque presa di posizione cosciente.
L’imputabilità è requisito fondamentale per poter effettuare un giudizio di colpevolezza.
Corrisponde alla capacità di intendere e di volere, cioè la capacità di comprendere il mondo esteriore e la capacità di auto-determinarsi in conseguenza.
L’accertamento della capacità di intendere e di volere del reo è affidata dal giudice ad un perito psichiatrico.
L’accertamento non deve, però, né consistere in un conformismo del reo a comportamenti standard ritenuti “normali”, né deve avventurarsi in campi pieni di incertezze.
Inoltre non deve riguardare la generica capacità di intendere e di volere del soggetto, ma solo quella relativa specificatamente ai comportamenti che costituiscono reato.
Possono esistere cause previste dal legislatore che la attenuano o escludono.
Il soggetto incapace non è colpevole e quindi è irresponsabile.
Quanto alle conseguenze occorre fare una distinzione:
- soggetto non colpevole ma imputabile, la sua non-colpevolezza deriva da altra causa, è irresponsabile e non è considerabile come pericoloso, con la conseguenza che non può subire sanzioni di alcun genere;
- soggetto non colpevole per non imputabilità, è altresì irresponsabile ma può essere considerato come pericoloso proprio a causa della sua malattia mentale.
L’art 215 c.p. prevede le c.d. misure di sicurezza le quali sono applicabili quando:
- il soggetto abbia commesso un reato;
- nel soggetto venga riscontrata una pericolosità sociale.
Come si nota, per l’erogazione delle misure di sicurezza, non è necessaria la colpevolezza ma occorre la pericolosità sociale del reo, accertata caso per caso e mai presunta dalla sua condizione socio-psicologica.
Le misure di sicurezza sono applicabili a soggetti imputabili, semi-imputabili e non imputabili.
Ovviamente il primo requisito presuppone la commissione di un fatto tipico e antigiuridico, quindi sussistenza di dolo o colpa, a prescindere dalla deficienza mentale, e assenza di cause di giustificazione.
Il tipo di misura di sicurezza sarà assegnata in base al livello di pericolosità sociale del soggetto e quindi alla possibilità di reiterazione del reato.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto penale I, a.a. 2006/2007
- Titolo del libro: Corso di Diritto Penale
- Autore del libro: Francesco Palazzo
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