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I processi di formazione giuridica delle norme cautelari


I processi di formazione giuridica delle norme cautelari sono tre e si distinguono per il loro diverso grado di specificità:
- Colpa specifica o per inosservanza di legge, siamo al livello più generale e astratto.
L’art. 43 c.p. definisce le fonti che possono istituire norme cautelari in leggi e regolamenti degli organi statali e ordini e discipline, questi ultimi due gruppi possono essere anche frutto di privati i quali, però, devono avere una attribuzione di potere, anche indiretta, dalla legge.
La generalità ed astrattezza di queste fonti impone che esse regolino situazioni tendenzialmente uniformi.
Inoltre sono solitamente rivolte ad attività tecniche che necessitano di una competenza specializzata per essere disciplinate.
Infine riguardano attività pericolose di una certa rilevanza sociale ed economica, tale da giustificare una disciplina generale e certa.
- Colpa generica o per inosservanza di usi, questa colpa è definita, dall’art. 43 c.p., per negligenza (omissione), imprudenza (azione) o imperizia (azione fatta senza capacità), utilizzando questi tre istituti per richiamare agli usi.
Gli usi sono generali ma hanno un livello di specificità più alto e inoltre tengono conto dei mutamenti dei tempi in modo più sensibile rispetto alla legge.
- Colpa generica o per violazione di regola individuale, quando situazioni pericolose si presentano in forma nuova all’ordinamento, questo non può escludere la loro responsabilità colposa per assenza di norma cautelari.
L’ordinamento e, nello specifico, il giudice elaborerà, dopo l’avvenimento pericoloso, la regola cautelare che doveva essere eseguita.
Ma come può non violare il principio di irretroattività penale e rendere il sistema del tutto arbitrario tutto ciò?
La regola individuale viene ricavata dal giudice tenendo conto del c.d. agente modello, cioè standardizzando la categoria sociale cui appartiene il soggetto agente e verificando quali sono le norme cautelari cui questo modello si sarebbe dovuto attenere.
Da un soggetto specializzato ci si attende maggior attenzione e competenza rispetto ad un soggetto inesperto.
La norma individuale raggiunge qui il massimo grado di specificità essendo priva di generalità e astrattezza.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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