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Il concetto giuridico di evento


In senso naturalistico, l’evento è la conseguenza della condotta criminosa.
Questa può essere considerata dalla legge come elemento essenziale per l’incriminazione, come la morte nel reato di omicidio, come circostanza o ancora come condizione obiettiva di punibilità.
In senso giuridico, l’evento è il disvalore del reato.
L’evento dei reati deve incarnare il disvalore dell’illecito, nel senso che il danno al bene giuridico che si intende tutelare deve trovarsi nella conseguenza della condotta.
Ma esistono reati in cui non c’è evento e il loro disvalore si esaurisce nella mera condotta, come nel reato di violenza sessuale dove il disvalore e l’offesa al bene della libertà sessuale avviene con la condotta di violenza.
Si distinguono quindi reati a disvalore d’azione o condotta e reati a disvalore d’evento.
I reati con disvalore di condotta possono trovare il loro fondamento, oltre che nel fatto che l’offesa stia nella condotta, nel fatto che si vuole anticipare la tutela al bene salvaguardandolo anche da comportamenti potenzialmente pericolosi che però non producono concretamente l’offesa, come per il tentato omicidio.

Come già detto l’evento, in un reato, può avere diversa rilevanza giuridica assumendo la forma di elemento essenziale, circostanza attenuante o aggravante o condizione obiettiva di punibilità:
- evento come elemento essenziale, l’evento comporta il disvalore del reato e deve essere realizzato con dolo o colpa;
- evento come circostanza, l’evento non muta il contenuto di disvalore ma rende solo le conseguenze più o meno gravi e deve essere realizzato con colpa o errore;
- evento come condizione obiettiva di punibilità, l’evento non modifica il contenuto di disvalore del reato ma si pone come condizione affinché il reato sia punibile e deve essere realizzato indipendentemente dalla volontà del soggetto attivo.
L’evento, infine, può inserirsi nella del reato costituendone:
- l’offesa, direttamente al bene giuridico, come la morte nell’omicidio;
- il pericolo, in cui viene posto il bene giuridico, come appiccare un fuoco nel reato d’incendio;
- presupposto per la realizzazione del disvalore, come gli artifizi e inganni che producono poi l’offesa al patrimonio nel reato di truffa.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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