Il concetto di rapporto di causalità
Nei reati con disvalore di evento, questo deve essere ricollegabile alla condotta tramite il c.d. nesso di causalità.
Questo nesso consente di attribuire un evento alla condotta di un soggetto, in piena corrispondenza col principio di responsabilità personale.
E’ ovvio che condotta, evento e nesso di causalità sono tra gli elementi più importanti in quanto sono il frutto diretto dell’autodeterminazione del soggetto attivo.
Ogni evento presuppone un nesso causale come due facce della stessa medaglia.
Il nesso causale deve consistere in un nesso materiale tra condotta ed evento e non psicologico.
Ovviamente la condotta è composta da una pluralità di azioni tra le quali il giudice è chiamato a identificare quelle necessarie a produrre l’evento.
Il giudice agisce con una verifica contro-fattuale cioè immagina come si sarebbe svolta la vicenda senza l’azione di cui si discute la necessarietà.
Se l’evento, senza di essa, non si sarebbe prodotto, allora tale azione è necessaria.
Ovviamente per necessarietà si intende un legame dimostrabile scientificamente tra azione ed evento.
L’individuazione della necessarietà di una condotta alla produzione di un evento si ricava da leggi scientifiche.
Tali leggi possono essere universali quando in virtù dell’alto numero di variabili conosciute, è possibile avere un risultato non smentito; oppure possono essere probabilistiche quando non avendo a disposizione tutte le variabili in gioco è possibile dare solo un grado di probabilità alla relazione condotta/evento.
La probabilità si valuta anche in considerazione delle altre possibili ipotesi plausibili di causalità dell’evento: il ragionevole dubbio.
In conclusione si può dire che sia le leggi universali che probabilistiche sono utilizzabili in sede penale in quanto in ogni caso solo leggi non certe.
Sia le leggi normative che quelle scientifiche sono leggi astratte che possono riguardare una moltitudine di situazioni.
Tale astrattezza deve restare tale anche al momento applicativo, però per valutare l’opportunità di una loro utilizzazione ad un caso determinato devono obbligatoriamente concretizzarsi.
Di per sé, al giudice non interessano i vari particolari di una fattispecie concreta che non siano ritenuti necessari dalla norma incriminatrice.
Il giudice è chiamato, però, ad una attenta e accurata analisi della situazione concreta per permettere una più certa applicazione delle leggi scientifiche e per individuare eventuali catene causali alternative che potrebbero aver prodotto l’evento.
Se mancano elementi concreti che consentano una univoca conclusione di ragionamento verso una certa catena causale allora l’imputazione cade per mancanza di prove.
Se la legge scientifica applicata non da un risultato prossimo alla certezza, come avviene con le leggi fisiologiche o psicologiche, l’imputazione può essere perseguita comunque in virtù di una sentenza della Corte di Cassazione che ha ritenuto sufficienti spiegazioni scientifiche non prossime alla certezza.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto penale I, a.a. 2006/2007
- Titolo del libro: Corso di Diritto Penale
- Autore del libro: Francesco Palazzo
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