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Le forme di cooperazione tra Stati per la competenza nel giudicare


Nei casi in cui sia necessaria una collaborazione tra più Stati per evitare l’impunità, questi sono obbligati a collaborare.
Se uno rifiuta perché legittimato ad avere una competenza sul caso allora deve procedere al giudizio o collaborare a giudicare.
Le forme di cooperazione possono riguardare:
1. l’attività giurisdizionale,
- cooperazione ed assistenza giudiziaria, quando uno Stato deve fornire prove che si trovano nel proprio territorio, ad un altro Stato;
- estradizione processuale, quando uno Stato deve consegnare il sospettato allo Stato giudicante;
- trasferimento dei processi penali invece della consegna del reo, si sposta il processo nello Stato in cui il reo si è rifugiato.
2. esecuzione della sentenza,
- estradizione esecutiva, lo Stato di rifugio consegna il reo alla detenzione in altro Stato;
- esecuzione delle sentenze straniere, quando lo Stato di rifugio esegue la sentenza per conto dello Stato giudicante;
- trasferimento del condannato per favorire il suo reinserimento sociale, il reo può essere trasferito in un centro di detenzione estero, come quello del suo paese di nascita.
L’estradizione è regolata da convenzioni internazionali che possono derogare alle leggi interne ma non ai principi costituzionali.
Tali convenzioni prevedono alcuni casi, dei quali regolano la disciplina di estradizione, mentre per i casi non previsti si applicano le leggi e le norme costituzionali degli Stati interessati.
Per una migliore disciplina estraditiva occorre che gli ordinamenti penali abbiano tra loro un buon grado di omogeneità, obiettivo questo della UE.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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