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Misure alternative applicabili in sede di esecuzione


Dopo una riforma del 1975 la competenza giurisdizionale non si esaurisce con la sentenza ma continua durante l’esecuzione della pena, da un lato per esigenze garantiste proprio nella fase di concreta limitazione delle libertà personali e dall’altro per tutela del fine rieducativo della pena.
Per ottenere il c.d. trattamento riabilitativo del condannato si segue il c.d. trattamento progressivo, ossia la concessione di spazi li libertà sempre maggiori via via che si manifesta un crescente riadattamento sociale.
Queste concessioni si attuano con le misure alternative, che sono:
1. Affidamento in prova al servizio sociale, per pene non superiori a 3 anni, anche senza una precedente permanenza in carcere, quando risulti idoneo alla personalità del reo.
Cessa a causa di comportamenti inidonei o per intervenuto nuovo reato che fa superare i 3 anni di limite.
2. Detenzione domiciliare, per i soggetti maggiori di 70 anni è applicabile a ogni pena, mentre per altre tipologie di soggetti attivi, come ultrasessantenni, donne incinte, infermi, ecc… è applicabile a pene non superiori a 4 anni.
Poi è concessa a chi ha già espiato almeno 1/3 della pena.
Può essere concessa in alternativa all’affidamento in prova.
Cessa con evasione dal domicilio o con comportamenti incompatibili.
3. Semilibertà, permette al condannato di trascorrere parte della giornata in libertà per partecipare ad attività lavorative, istruttive, ecc…
E’ concessa per gli arresti e per le reclusioni fino a 6 mesi, oppure è alternativa all’affidamento in prova.
E’ possibile per ogni reato dopo aver scontato ½ della pena (2/3 per certi casi) in quanto prepara il soggetto al reinserimento nella società.
4. Liberazione anticipata, vengono tolti 45 giorni di detenzione per ogni semestre in cui il condannato abbia partecipato positivamente alle attività di recupero.
I giorni così acquistati si calcolano per la concessione di altri benefici che richiedono l’espiazione di una certa quantità di pena.
Serve a stimolare i detenuti alla rieducazione e a evitare il sovraffollamento delle carceri.
5. Libertà condizionale, consiste in una sospensione della pena ma che non interviene all’inizio della sanzione, come nella sospensiva condizionale, bensì interviene a esecuzione inoltrata.
E’ sempre uno strumento per attuare il trattamento progressivo e questo è l’ultimo passo prima della espiazione della pena.
Per essere concessa occorrono tre requisiti:
a. temporale, sono tre elementi che devono sussistere collettivamente:
- devono essere stati scontati almeno 30 mesi di detenzione,
- deve essere stata scontata almeno la metà della pena,
- non devono mancare più di 5 anni al termine della pena;
b. soggettivo, deve esserci un sicuro ravvedimento del reo che deve essere accertato dal giudice;
c. oggettivo, il reo deve aver adempiuto alle obbligazioni civili sorte dal reato, salvo oggettiva impossibilità.
Ciò dimostra la ritrovata sensibilità sociale.
La liberazione condizionale pone il reo in stato di libertà vigilata per la restante pena.
Si può concludere con revoca, quando il reo tiene comportamenti illeciti o viola gli obblighi della libertà vigilata, in questo caso tornerà in carcere scontando la rimanente pena tenendo conto del periodo passato in libertà vigilata; oppure può concludersi con estinzione della pena e delle misure di sicurezza, mentre non delle pene accessorie.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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