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Alternative alla pena edittale applicabili in sede di cognizione


La possibilità che la pena edittale sia sostituita da altra è giustificata da due ragioni:
- la pena edittale, talvolta, se raffrontata alla gravità modesta del reato e alla scarsa capacità criminale del reo, può risultare inutile o addirittura controproducente, soprattutto la detenzione;
- vi possono essere provvedimenti sanzionatori più adatti a realizzare gli scopi complessivi della pena;
Dominano, come si vede, le esigenze special-preventive ma in ogni caso non devono essere sacrificate le esigenze retributive e general-preventive.
Lo stretto collegamento con la personalità del reo fa si che la decisione sia rimessa al giudice tanto in sede di cognizione, cioè prima della commisurazione della pena: le c.d. sanzioni sostitutive; quanto che durante l’esecuzione della pena edittale comminata, in caso di sopravvenute modificazioni nella personalità del reo: le c.d. misure alternative.

Per i soggetti imputabili ma minorenni, cioè minori di 18 anni ma maggiori di 14, il diritto penale prevede dei mezzi per evitare di andare incontro alla pena ed evitare la condanna, in quanto consistono al giudice di emettere sentenza di non luogo a procedere.
Questi mezzi sono:
a. perdono giudiziale, quando oltre alla minore età
- la pena non sarebbe superiore a 2 anni,
- il reo non ha precedenti penali,
- il giudice deve poter dire, sulla base degli indici fattuali dell’art. 133 c.p., che il reo si asterrà dal commettere ulteriori reati.
Il perdono interviene dopo il processo in quanto il giudizio è necessario per ricavare i requisiti 1 e 3.
Può essere concesso una sola volta salvo che il secondo reato sia continuazione del primo, che il secondo sia antecedente al primo, che la somma delle pene che si infliggerebbero ai due reati non superi 2 anni o 1549,37€;
b. irrilevanza del fatto, presuppone
- tenuità del fatto,
- occasionalità del comportamento criminoso,
- pregiudizio derivante dal procedimento alle esigenze educative del minore.
Anche in questo caso è necessaria una verifica dei fatti per i requisiti 1 e 2;
c. esito positivo della messa in prova, il giudice, prima di procedere al giudizio, può decidere di valutare la personalità del reo sottoponendolo ad attività di osservazione, trattamento e sostegno oltre a spingerlo a riparare le conseguenze del reato o conciliarlo col la persona offesa.
Se queste prove danno esito positivo il reato si estingue e non si procede.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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