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La tutela di mero accertamento: l'atipicità della tutela


Analisi del diritto positivo: disposizioni generali prive di valore decisivo ai fini del carattere tipico o atipico della tutela di mero accertamento
Con l'espressione "tutela di mero accertamento" ci si intende riferire alle ipotesi in cui il provvedimento giurisdizionale richiesto dall'attore sia una sentenza di mero accertamento; cioè a quelle ipotesi in cui l'attore si limita domandare al giudice di dichiarare se un determinato diritto esiste o non esiste e il bisogno di tutela giurisdizionale è soddisfatto dalla sola autorità di cosa giudicata, dalla sola immutabilità dell'accertamento contenuto nella sentenza in tutti i futuri giudizi tra le stesse parti (eredi, aventi causa), nei quali il diritto accertato sia dedotto come petitum o come elemento della fattispecie (causa petendi) di un diverso diritto che sua volta costituisce il petitum del nuovo processo.
A differenza di ordinamenti stranieri, l'ordinamento italiano non contiene alcuna disposizione dalla quale possa dedursi l'ammissibilità in via generale della forma di tutela indicata con l'espressione "mero accertamento".
Sarebbe legittima, quindi, sia una ricostruzione della categoria della tutela di mero accertamento come categoria atipica sia la ricostruzione opposta, secondo cui tale forma di tutela risulterebbe relegata solo ad ipotesi tipiche e come tali eccezionali: è bel possibile, infatti, che il legislatore ordinario risponda all'esigenza di tutela giurisdizionale dei diritti predisponendo forme, tipiche o atipiche, di tutela più incisive della tutela di mero accertamento, relegando questa ad ipotesi residuali.

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