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Crisi di cooperazione consistente nella violazione di obblighi (originari o derivati) di pagare somme di denaro


Consistente nella violazione di obblighi (originari o derivati) di pagare somme di denaro
La tutela giurisdizionale dei crediti di somme di danaro è grosso modo sempre uguale per quanto riguarda l'esecuzione forzata, la quale si svolgerà sempre nelle forme dell'espropriazione forzata.
Per quanto concerne, invece, il provvedimento idoneo a mettere in moto l'espropriazione forzata, le scelte del legislatore possono essere, e sono, assai diversificate:
- innanzitutto questo provvedimento potrà essere una sentenza di condanna emanata a seguito di un processo a cognizione piena;
- in secondo luogo questo provvedimento dovrà essere un provvedimento sommario (cautelare o no) ogni qualvolta il credito alla somma di danaro assolva istituzionalmente o, nel caso concreto, una funzione non patrimoniale: cioè sia destinato a consentire al creditore di soddisfare bisogni non patrimoniali, ad "assicurargli una esistenza libera e dignitosa" (si pensi ai crediti alimentari); in questi casi il creditore, ove dovesse rimanere insoddisfatto durante tutto il tempo necessario per ottenere una sentenza esecutiva tramite il processo a cognizione piena, subirebbe un pregiudizio irreparabile perché durante tutto il tempo del processo non potrebbe destinare le somme alla soddisfazione di quei bisogni non patrimoniali cui sono destinate;
- in terzo luogo il legislatore nella sua discrezionalità può prevedere che, per esigenze di economia dei giudizi, per evitare l'abuso del diritto di difesa e o per volontà di privilegiare alcuni creditori, il creditore di somme di danaro possano ricorrere alla tutela sommaria anche ove non ricorra il cosiddetto pericolo da tardività prima evidenziato;
- infine, sempre nella sua discrezionalità il legislatore, in talune ipotesi, prescinde addirittura dalla necessità di un provvedimento giurisdizionale, e consente che l'espropriazione forzata possa essere messa in moto anche sulla base di un titolo esecutivo c.d. di formazione stragiudiziale.
È possibile, poi, che in ipotesi di crediti di somme di denaro lo scarto tra utilità garantite dal diritto sostanziale e utilità assicurata dal processo possa essere causato dall'insufficienza del patrimonio del debitore a soddisfare il creditore o i creditori: nei limiti in cui questo scarto è addebitabile alla durata del processo, l'ordinamento conosce da sempre strumenti idonei a neutralizzarlo (si pensi all'istituto del sequestro conservativo).
Prima di concludere su questo punto è da rilevare che, ove si sia alla presenza di un obbligo periodico di pagare somme determinate di danaro, nulla dovrebbe poter escludere che il provvedimento di condanna possa riguardare non solo il pagamento delle somme già scadute ma anche le somme future, salvo ovviamente l'idoneità del provvedimento a costituire titolo esecutivo solo alla scadenza delle singole rate dell'obbligazione periodica.

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