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Crisi di cooperazione consistente nella violazione di obblighi di fare


Consistente nella violazione di obblighi di fare diretti ad assicurare il godimento di una "libertà sostanziale"
Sono da porre in evidenza due punti: il primo attiene al contenuto e/o alla funzione normalmente non patrimoniale delle situazioni di vantaggio correlate agli obblighi ora in esame, il che impone (per motivi in gran parte analoghi a quelli indicati al paragrafo precedente) la predisposizione di forme urgenti di tutela le quali pervengano o impediscano immediatamente la continuazione della violazione; il secondo punto attiene al fatto che obblighi di fare è di questa specie sono molto spesso obblighi complessi non sempre integralmente fungibili, non sempre cioè suscettibili di essere attuati integralmente da parte di un soggetto diverso dalla persona dell'obbligato: ciò significa che l'attuazione dei provvedimenti giurisdizionali di condanna all'adempimento di obblighi di tale specie deve essere garantita attraverso il ricorso prevalente a forme di misure coercitive, più che attraverso l'esecuzione forzata.

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