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Il fenomeno della connessione


Il fenomeno della connessione è dato dal collegamento tra rapporti sostanziali diversi, oggetto di diverse domande giudiziali e, in quanto tali, materia di diverse controverse.
Il collegamento tra due o più giudizi può attuarsi:
- per identità, totale o parziale, di uno o due degli elementi necessari per l'individuazione del rapporto giuridico fatto valere in giudizio o, il che è lo stesso, della domanda giudiziale: i soggetti tra i quali il rapporto esiste, il rapporto o diritto fatto valere in giudizio, i fatti costitutivi di tali situazioni giuridiche.
Questi tre elementi sono rappresentati, rispettivamente, dalle parti del processo, dal petitum (o oggetto) della domanda giudiziale, dalla causa petendi (o titolo o fatto costitutivo) della domanda.
L'identità totale o parziale di tutti e tre gli elementi da luogo, invece, agli istituti della litispendenza e della continenza di cause, disciplinate dall'art. 39 c.p.c.;
- per pregiudizialità/dipendenza tra rapporti sostanziali.
Dal punto di vista processuale, il nesso di pregiudizialità/dipendenza tra rapporti sostanziali instaura un collegamento tra domande giudiziali tale per cui il petitum di una domanda (cosiddetta pregiudiziale) assume rilevanza di fatto costitutivo, impeditivo, modificativo, estintivo con riferimento al diritto fatto valere con un'altra domanda (cosiddetta domanda dipendente);
- per mera identità di questioni di fatto o di diritto dalla cui soluzione dipende in tutto o in parte la decisione su ciascuna controversia.

Sulla base di questi criteri di connessione è possibile distinguere tra:
- connessione meramente soggettiva che si attua quando più domande giudiziali sono connesse per il solo fatto di essere proposte da o contro le medesime parti;
- connessione oggettiva che ricomprende tutte le ipotesi in cui il collegamento tra le domande giudiziali si attua mediante elementi che attengono alla fattispecie fonte del rapporto giuridico dedotto in giudizio o al rapporto stesso.
La connessione fra le stesse parti non fa sorgere, mai, problemi di contraddittorio, ma si intreccia con la problematica dei limiti oggettivi.
La connessione tra parti diverse fa sorgere problemi di contraddittorio e si intreccia con la problematica dei limiti soggettivi di efficacia della sentenza.

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