Skip to content

Efficacia delle pronunce della Cassazione sulla competenza


La Corte di Cassazione può essere chiamata a decidere su questioni di competenza tramite regolamento o attraverso il sistema ordinario dei gradi.
Quale che sia il modo attraverso cui viene adita, "la Corte di Cassazione quando cassa per violazione delle norme sulla competenza, "statuisce" su questa", ovvero, secondo quella che l'interpretazione assolutamente prevalente, emana una decisione vincolante per tutti giudici dell'ordinamento.
A seguito della decisione della Cassazione, in sostanza, la questione sulla competenza non potrà più riaprirsi sia nel corso del giudizio instaurato dall'originaria domanda giudiziale, sia in un eventuale secondo processo in cui, dopo l'estinzione del primo, per inattività delle parti o per rinunzia agli atti, sia riproposta la stessa domanda.
L'estinzione del processo rende inefficaci tutte le sentenze di rito pronunciate dal giudice di merito e, di conseguenza, anche quelle sulla competenza: estintosi il processo quest'ultima perdono qualsiasi efficacia e, ove lo voglia, l'attore potrà riproporre domanda giudiziale dinanzi allo stesso giudice a cui era stata proposta originariamente, senza che, in questo secondo processo, abbia alcuna efficacia la sentenza sulla competenza emanata nel corso del primo.
Le cose stanno diversamente quando la pronuncia sulla competenza provenga non dal giudice di merito, ma sia stata emanata dalla Corte di Cassazione.
Le sentenze che statuiscono sulla competenza (e quelle, cioè, emanato dalla Corte di Cassazione) hanno efficacia di preclusione esterna o panprocessuale; si tratta di preclusione su di una questione destinata però ad operare non solo nel processo in cui è stata emanata, ma anche in quel secondo processo in cui sarà fatto valere lo stesso diritto azionato nell'ambito del primo.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.