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Il regolamento di competenza su istanza di parte


Gli artt. 42 e 43 c.p.c. disciplinano il regolamento di competenza su istanza di parte.
Trattasi di un mezzo di impugnazione in senso tecnico che, diversamente dal regolamento di giurisdizione, può essere proposto soltanto quando sia stata emanata una sentenza in tema di competenza, dalla parte soccombente sulla questione.
Gli artt. 42 e 43 c.p.c. distinguono un regolamento "necessario" da un regolamento "facoltativo" di competenza.
Il regolamento di competenza "necessario" riguarda sentenze che si siano pronunciate esclusivamente sulla competenza.
Scopo di questo mezzo di impugnazione è l'accelerare i tempi del processo, saltando un grado di giudizio: si vuole anticipare il momento in cui si verifica la preclusione in ordine alla questione di competenza; le parti hanno un termine breve per impugnare tramite regolamento, se non lo fanno si verifica una preclusione definitiva in ordine alla questione di competenza, fatta eccezione dell'ipotesi della competenza per materia o per territorio inderogabile, ipotesi in cui il giudice potrà proporre regolamento di competenza d'ufficio.
Il regolamento di competenza "facoltativo" è disciplinato dall'art. 43 c.p.c. chi ne prevede la proponibilità contro le sentenze che hanno pronunciato sulla competenza "insieme col merito", in alternativa alla proponibilità dei mezzi di impugnazione ordinari.
In sostanza, nell'ipotesi in cui una sentenza si sia pronunciata sulla competenza e sul merito, il controllo sulla decisione in punto di competenza può essere provocato sia tramite regolamento di competenza, sia tramite i mezzi di impugnazione ordinari.
Sono però necessarie alcune puntualizzazioni che riguardano:
- la parte che può impugnare la decisione con regolamento facoltativo di competenza.
La disposizione si riferisce esclusivamente alla sentenza la quale, dopo aver respinto l'eccezione di incompetenza, abbia accolto la domanda e non si riferisce alle sentenze che, respinta l'eccezione di incompetenza, abbiano rigettato in toto la domanda stessa: in tal caso, infatti, il convenuto in quanto parte praticamente vittoriosa, non sarà legittimato ad alcuna impugnazione avverso la sentenza (ma solo alla riproposizione dell'eccezione di incompetenza nel corso dell'appello proposto dall'attore);
- i rapporti tra questo speciale mezzo di impugnazione ed i rimedi ordinari (rileva l'art. 43(2-3) c.p.c.).
La disposizione di cui all'art. 43(2) c.p.c. prevede che se la parte soccombente sulla competenza e sul merito sceglie la strada dell'appello, non può più riproporre regolamento di competenza, poiché la proposizione del rimedio ordinario lascia solo "alle altre parti" la possibilità di proporre successivamente regolamento di competenza.
In sostanza, il legislatore prospetta al convenuto soccombente sulla competenza e sul merito una alternativa di questo tipo: o impugnare nei modi ordinari anche il merito (o solo il merito) oppure proporre prima l'istanza di regolamento per la competenza e poi, in caso di rigetto del regolamento, l'impugnazione ordinaria per il merito.
Ma là dove il convenuto soccombente abbia sin dall'inizio proposto impugnazione ordinaria solo per il merito, successivamente non potrà proporre regolamento facoltativo di competenza.
L'art. 433 c.p.c. risolve anch’esso un problema di coordinamento tra regolamento facoltativo e rimedi ordinari: l'impugnazione ordinaria, si e detto, esclude che la parte che l’ha proposta possa esperire contro la stessa sentenza regolamento; questo, viceversa, esclude solo temporaneamente e condizionatamente il gravame ordinario; se l'istanza di regolamento è proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione della sentenza che regola la competenza; si è proposta dopo, il processo d'appello rimane sospeso fino a che non si forma la decisione della Corte di Cassazione sulla competenza.
Ai sensi dell'art. 48(1) c.p.c. "i processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi".
La disposizione è importante in quanto evidenza la pericolosità della previsione di meccanismi della specie regolamento di competenza su istanza di parte: la parte che ha torto o utilizzare a scopo distorto tali meccanismi allo scopo di lucrare l'effetto secondario della sospensione e del conseguente ritardo dell'emanazione di una sentenza esecutiva di condanna nei suoi confronti.
Il regolamento di competenza su istanza di parte deve essere proposto entro il termine di decadenza di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza.
Sul regolamento la Corte di Cassazione si pronuncia in camera di consiglio a seguito di procedimento accelerato.

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