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Gli istituti della giurisdizione e della competenza


Gli istituti della giurisdizione e della competenza sono riconducibili nella nozione di teoria generale di legittimazione: essi individuano cioè il complesso di requisiti necessari per l'emanazione di provvedimenti validi da parte del giudice.
La giurisdizione e la competenza costituiscono due discipline speciali che si differenziano:
- quanto ai poteri del giudice e delle parti di rilevare le relative questioni;
quanto al modo attraverso cui le relative questioni possono essere portate all'esame della Corte di Cassazione indipendentemente dal sistema ordinario dei gradi;
- quanto alla possibilità di trasmigrazione della causa davanti ad altro giudice ovvero quanto alle conseguenza della dichiarazione del difetto di giurisdizione e di competenza.
La disciplina generale della costituzione del giudice è così caratterizzata: i vizi relativi alla costituzione del giudice sono rilevabili d'ufficio; essi danno luogo a nullità "insanabili" (cioè non soggetta convalidazione oggettiva né a sanatoria soggettiva), ma soggette al principio della conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi di impugnazione.
Se invece una vicenda relativa alla legittimazione del giudice è etichettato come di giurisdizione o di competenza, si applicheranno le relative discipline speciali e non quella generale relativa alla costituzione del giudice.

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