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Conseguenze in appello (e in Cassazione) delle nullità non sanate della citazione di primo grado per vizi inerenti alla vocatio in ius


A seguito della pronuncia della sentenza di primo grado le nullità non sanate della citazione sono destinate, in forza del principio dell'estensione della nullità agli atti dipendenti, a riverberarsi sulla sentenza.
In particolare, a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado la disciplina della rilevabilità e della sanatoria delle nullità della citazione contenuta nell'art. 164 c.p.c. e nell'art. 294 c.p.c. cessa di avere rilievo almeno immediato, in quanto la disciplina è data immediatamente dall'art. 161 c.p.c. quindi dalle regole proprie dell'appello (e del ricorso per Cassazione): così che non ha senso il parlare o il porsi il problema della sanatoria in appello delle nullità della citazione di primo grado.
Ne segue innanzitutto che la nullità potrà essere fatta valere in via di appello principale o incidentale unicamente da parte del convenuto praticamente soccombente.
In secondo luogo, alla presenza di una nullità non sanata della citazione di primo grado per vizi inerenti alla vocatio in ius, il giudice d'appello, ove tale nullità sia fatta valere tramite l'appello, dovrà fare applicazione del principio generale contenuto nell'ultimo comma dell'art. 354 c.p.c. in tema di conseguenze della dichiarazione in appello della nullità degli atti del giudizio di primo grado e, previa rinnovazione/rimessione in termini in appello degli atti nulli del procedimento di primo grado, pronunciarsi sul merito della domanda dell'attore; la disciplina dell'appello escluderà la proposizione in appello di domande riconvenzionali o di chiamate in causa di terzi, ma il convenuto appellante avrà pieni poteri in punto di eccezioni e di prova.

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