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Art. 164(4) c.p.c. e requisito della esposizione dei fatti e il sotto-atto preparatorio


I problemi posti dal richiamo dell'art. 164(4) c.p.c. al requisito della esposizione dei fatti e il sotto-atto preparatorio della prima udienza

Di rilievo prevalentemente teorico è il problema posto dall'art. 1644 c.p.c. laddove dispone la nullità della citazione "se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4" dell'art. 163 c.p.c.
La disposizione è destinata a suscitare problemi solo ove sia fatto valere in giudizio un diritto cosiddetto autodeterminato.
Qualora, infatti, sia dedotto in giudizio un diritto cosiddetto eterodeterminato la citazione, quale atto di esercizio dell'azione, sarà nulla non solo in caso di mancata indicazione dei fatti costitutivi, ma anche in caso di assoluta incertezza di tale indicazione.
La mancata indicazione dei fatti costitutivi è sanzionata anche nei diritti cosiddetti autodeterminati sul piano della nullità e non su quello del rigetto in merito sulla base della regola di giudizio fondata sull'onere della prova.
Questa innovazione può forse trovare giustificazione nell'esigenza di esaltare la funzione preparatoria della prima udienza di trattazione.
Si tratta di scelta coerente con l'essenzialità dell'esposizione dei fatti anteriormente alla prima udienza di trattazione allo scopo di consentire al giudice di svolgere nella prima udienza quella attività di direzione dell'udienza e di collaborazione con le parti ritenuta indispensabile per la corretta determinazione definitiva del thema decidendum e del thema probandum.
Ove il contenuto si sia costituito e, nonostante l'assoluta mancanza nell'indicazione da parte dell'attore nell'atto di citazione dei fatti costitutivi del diritto cosiddetto autodeterminato fatto valere in giudizio, lo svolgimento delle attività previste dall'art. 183 c.p.c. abbiano consentito egualmente la corretta determinazione del thema decidendum e del thema probandum, è da ritenere che la nullità del sotto-atto preparatorio dell'udienza non possa più essere pronunciata, perché l'atto ha raggiunto egualmente il solo scopo ex art. 156(3) c.p.c.

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