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Il principio di legalità e le pronunce secondo equità


L'art. 113 c.p.c. enuncia il principio secondo cui "nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme di diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità".
Per diritto si intendono le norme contenute nella Costituzione e nelle leggi costituzionali, nei Trattati e nelle Convenzioni internazionali, le leggi ordinarie, i decreti legislativi, i decreti legge, i regolamenti della CE e le direttive comunitarie direttamente applicabili, le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti governativi e ministeriali, i regolamenti regionali, le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, gli usi, le consuetudini, il diritto straniero o il diritto antico, ecc…
Ai sensi dell'art. 1132 c.p.c. "il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire 2 milioni" (nel rispetto però delle norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia), e ai sensi dell'art. 114 c.p.c. "il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene facciano concorde richiesta".
Non semplice e fonte di molte delicate indagini è l'individuare in cosa esattamente il giudizio di equità si differenzia dal giudizio secondo diritto.
Mi sembra si possa concordare sulle seguenti proposizioni:
Il giudizio equitativo, non meno che il giudizio legalitario, appartiene al sistema della tutela giurisdizionale nel quale l'attività del giudice, che la realizza, può essere provocata soltanto dalla pretesa circa la titolarità di un diritto che si intende far valere, e, in altri termini, di una situazione di vantaggio che è garantita se corrispondente ad una fattispecie astrattamente descritta da una disposizione di legge.
Ne segue che anche nel giudizio di equità il giudice dovrà fare ricorso alla qualificazione giuridica del diritto fatto valere in giudizio.
Il giudizio di equità concerne solo l'individuazione della regola sostanziale alla cui stregua risolvere la controversia, non le regole processuali che rimangono intatte.
Il ricorso al giudizio di equità trae la sua ragion d'essere dalla circostanza che "la legge, nel suo ineliminabile processo di astrazione generalizzatrice, sacrifica uguaglianze sentite dalla coscienza comune ovvero differenze del pari sentite", in quanto "la necessità dell'astrazione generalizzatrice che presiede alla formazione della legge fa sì che il trattamento dei casi marginali pecchi per ingiustizia ovvero per iniquità".
Ne segue che l'equità si pone come la giustizia del caso singolo, nella misura in cui mira a recuperare la peculiarità della fattispecie concreta pretermessa dalla norma generale ed astratta.
Nel giudizio di equità il distacco del giudice dalla regola legale deve fondarsi non sulla sua coscienza soggettiva o individuale bensì su valori già emersi nella coscienza sociale, ancorché non tradotti o non ancora tradotti in termini di legge scritta.
La sentenza pronunciata secondo equità deve essere motivata al pari della sentenza pronunciata secondo diritto.
Le sentenze pronunciate secondo equità sono inappellabili; contro di esse è ammesso solo il ricorso per Cassazione, oltre al regolamento di competenza, revocazione ordinaria e straordinaria e opposizione di terzo.
Differente dall'equità c.d. sostitutiva cui si riferiscono gli artt. 113 e 114 c.p.c. è l'equità c.d. integrativa; questa seconda specie di equità ricorre ogni qualvolta non l'intera determinazione della fattispecie, ma solo una sua parte è rimessa al giudizio equitativo del giudice e ("se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa").

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