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Cenni sul processo contumaciale


In questa sede sembrano opportuni alcuni cenni sulla contumacia del convenuto.
A differenza di ordinamenti stranieri, il nostro codice non considera la contumacia del convenuto come un indice di infondatezza della sua posizione.
Nel nostro ordinamento la contumacia è un comportamento neutro: il convenuto può costituirsi in giudizio ed esercitare nel processo i poteri in punto di eccezioni, domande riconvenzionali e prove che la legge gli attribuisce a, come può non costituirsi e conseguentemente non esercitare poteri senza che questo suo comportamento sia valutato in modo alcuno negativamente dal legislatore.
In particolare la contumacia del convenuto non equivale a contestazione o ad ammissione dei fatti costitutivi posti dall'attore a fondamento della sua domanda; cioè non esonera l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto.
La dichiarazione di contumacia del convenuto è effettuata dal giudice istruttore in prima udienza dopo aver verificato la validità dell'atto di citazione e della sua notificazione.
Dichiarata la contumacia, il processo si svolge in assenza del convenuto e la regola generale è che tutti gli atti del processo non sono soggetti a notificazione o comunicazione al contumace.
A questa regola generale l'art. 292 c.p.c. apporta alcune deroghe; al contumace vanno personalmente notificate:
le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte; la mancata notificazione di tali atti dà luogo a nullità che potrà essere eccepita dal contumace in sede di costituzione tardiva ed essere fatta valere attraverso i mezzi di impugnazione;
l'ordinanza che ammette l'interrogatorio formale e quella che ammette il giuramento; la mancata notificazione di tali atti impedisce al giudice di tener conto della mancata risposta e, ove ciò non accada, determina nullità della sentenza suscettibile di essere fatta valere attraverso i mezzi di impugnazione;
i verbali in cui si dà atto della produzione di una scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza; ne segue che in difetto di notifica non può operare il meccanismo del riconoscimento implicito ed il giudice non può tener conto della scrittura privata con sottoscrizione non autenticata prodotta;
La parte che stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento nel processo fino all'udienza in cui la causa è rimessa al collegio o trattenuta dal giudice istruttore per la decisione.
Il contumace che si costituisca tardivamente non può compiere atti del processo che siano preclusi dallo stato di avanzamento dello stesso: a meno che non provi di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della sua notificazione, "o della costituzione gli è stata impedita da causa a lui non imputabile".
Dal fenomeno della contumacia è da tenere distinto quello dell'assenza della parte costituitasi: all’assente in particolare non dovranno essere effettuate le notificazioni di cui all'art. 292 c.p.c.

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