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Principio del contraddittorio e legittimazione ad agire


La legittimazione attiva o passiva ad agire non può essere fondata sul principio del contraddittorio; l'art. 101 c.p.c. si limita a disporre che il giudice non possa emanare alcun provvedimento se alle parti da o nei confronti delle quali è stata proposta la domanda giudiziale non è stata preventivamente data la possibilità di interloquire sul thema decidendum; la legitimatio ad causam riguarda invece l'ulteriore e distinto problema relativo all'accertare se, con riferimento al diritto sostanziale dedotto in giudizio dall'attore, la domanda sia stata proposta da e nei confronti dei soggetti cui la legge attribuisce la legitimatio ad causam.

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