Il potere di autotutela
Nel potere di emettere un atto è compreso anche quello di ritirarlo o di emendarlo nel caso in cui l’autorità che l’ha emanato lo consideri viziato. Ciò è espressione del c.d. potere di autotutela.
Quando un ufficio si rende conto che un avviso di accertamento emanato presenta dei vizi, ha il dovere di rimediare:
- L’avviso di accertamento già emesso può essere sostituito con un accertamento on adesione;
- In pendenza di giudizio di primo grado, la lite può essere composta con la conciliazione,
- Nel gestire la lite, l’amministrazione può riconoscere la fondatezza del ricorso o non impugnare la sentenza ad esso sfavorevole;
- L’amministrazione può annullare l’atto riconosciuto viziato.
L’autotutela riguarda quest’ultima ipotesi. In diritto tributario l’esercizio dei poteri di autotutela non presuppone valutazioni di convenienza. Il ritiro o la correzione dell’atto viziato vanno compiuti in applicazione della regola di buona fede a cui deve attenersi l’amministrazione. Quindi la correzione presuppone il vizio.
Nel diritto tributario, l’esercizio dei poteri di autotutela espressamente regolato dall’art. 7 dello Statuto in tema di chiarezza e motivazione dei provvedimenti. Tale articolo dispone che gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono indicare l’organo e l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere il riesame dell’atto.
In tale disciplina si parla di annullamento e revoca di atti illegittimi e infondati. L’annullamento è riferito agli atti che presentano vizi di legittimità, di forma o procedimentali. La revoca è riferita agli atti infondati, ovvero viziati nel contenuto.
Nel regolamento è previsto che l’autotutela può essere esercitata per errore di persona, evidente errore logico o di calcolo, errore sul presupposto dell’imposta, doppia imposizione, mancata considerazione di pagamenti di imposta, mancata documentazione successivamente sanata dalla produzione entro i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’amministrazione.
L’autotutela può essere esercitata a seguito di richiesta del contribuente o d’ufficio, sia in pendenza di giudizio sia dopo che l’atto è divenuto definitivo. Infatti l’autotutela può riguardare anche un atto divenuto definitivo perché non impugnato o impugnato senza successo. Neanche il giudicato impedisce in assoluto l’autotutela, purchè il ritiro dell’atto venga fatto per motivi che non contraddicano il contenuto della sentenza passata in giudicato.
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