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Il potere di autotutela


Nel potere di emettere un atto è compreso anche quello di ritirarlo o di emendarlo nel caso in cui l’autorità che l’ha emanato lo consideri viziato. Ciò è espressione del c.d. potere di autotutela.
Quando un ufficio si rende conto che un avviso di accertamento emanato presenta dei vizi, ha il dovere di rimediare:
- L’avviso di accertamento già emesso può essere sostituito con un accertamento on adesione;
- In pendenza di giudizio di primo grado, la lite può essere composta con la conciliazione,
- Nel gestire la lite, l’amministrazione può riconoscere la fondatezza del ricorso o non impugnare la sentenza ad esso sfavorevole;
- L’amministrazione può annullare l’atto riconosciuto viziato.
L’autotutela riguarda quest’ultima ipotesi. In diritto tributario l’esercizio dei poteri di autotutela non presuppone valutazioni di convenienza. Il ritiro o la correzione dell’atto viziato vanno compiuti in applicazione della regola di buona fede a cui deve attenersi l’amministrazione. Quindi la correzione presuppone il vizio.
Nel diritto tributario, l’esercizio dei poteri di autotutela espressamente regolato dall’art. 7 dello Statuto in tema di chiarezza e motivazione dei provvedimenti. Tale articolo dispone che gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono indicare l’organo e l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere il riesame dell’atto.
In tale disciplina si parla di annullamento e revoca di atti illegittimi e infondati. L’annullamento è riferito agli atti che presentano vizi di legittimità, di forma o procedimentali. La revoca è riferita agli atti infondati, ovvero viziati nel contenuto.
Nel regolamento è previsto che l’autotutela può essere esercitata per errore di persona, evidente errore logico o di calcolo, errore sul presupposto dell’imposta, doppia imposizione, mancata considerazione di pagamenti di imposta, mancata documentazione successivamente sanata dalla produzione entro i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’amministrazione.
L’autotutela può essere esercitata a seguito di richiesta del contribuente o d’ufficio, sia in pendenza di giudizio sia dopo che l’atto è divenuto definitivo. Infatti l’autotutela può riguardare anche un atto divenuto definitivo perché non impugnato o impugnato senza successo. Neanche il giudicato impedisce in assoluto l’autotutela, purchè il ritiro dell’atto venga fatto per motivi che non contraddicano il contenuto della sentenza passata in giudicato.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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