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I costi pluriennali


a) l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali

L'ammortamento riguarda i costi ad utilizzazione pluriennale, tra cui i costi d'acquisto delle immobilizzazioni materiali (macchinari, fabbricati ecc).
Nell'attivo dello stato patrimoniale devono essere iscritte inizialmente per un valore pari al costo; e il costo, per i beni dev'essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione”.
I decreti ministeriali stabiliscono che un certo impianto, usato in un certo settore produttivo, può essere ammortizzato con aliquote non superiori al 20%.
L'ammortamento dei beni materiali è ammesso per i soli beni “strumentali”.
Le quote di ammortamento sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene: nel primo esercizio, la quota di ammortamento deve essere ridotta a metà.
L'ammortamento ordinario è quello effettuato entro i limiti dei coefficienti stabiliti con decreto ministeriali.
L'ammortamento intensivo si ha quando un bene viene utilizzato in misura più intensa di quella normale del settore.
L'ammortamento anticipato è un maggiore ammortamento concesso a fini di agevolazione per 3 esercizi.
Per i beni materiali il cui costo unitario è inferiore a 516.46 € è fiscalmente consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute.

b) l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali.

Le immobilizzazioni immateriali sono distinte in 3 categorie:
a) i diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, brevetti industriali, di processi, formule o informazioni;
b) i diritti di concessione;
c) l'avviamento.
Il costo del primo gruppo di immobilizzazioni è annualmente deducibile fino ad un terzo; per i marchi d'impresa, la quota massima deducibile è pari ad un decimo del costo d'acquisto.
I diritti di concessione si riferiscono ad ipotesi in cui la concessione è temporanea; perciò le quote di ammortamento possono essere dedotte in misura rapportata alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.
L'avviamento è ammortizzabile annualmente in misura non superiore ad un decimo del valore iscritto nell'attivo del bilancio.

c) le spese incrementative

Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione.
Il legislatore ha semplificato la materia, forfetizzando la quota deducibile nell'esercizio in cui le spese sono sostenute (5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili); l'eccedenza è ammortizzabile per quote costanti nei 5 esercizi successivi.
Sono invece deducibili nell'esercizio le spese di manutenzione cd “in abbonamento”, ossia le spese dovute in base a contratti di manutenzione.

d) spese per studi e ricerche; spese di pubblicità e rappresentanza.

Il legislatore si occupa di alcune spese pluriennali per consentire la loro deducibilità integrale nell'esercizio in cui sono sostenute.
Le spese sostenute per studi e ricerche sono interamente deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute.
Le spese di rappresentanza sono deducibile solo nella misura di un terzo del loro ammontare complessive.
Le spese di pubblicità e propaganda sono deducibili interamente nell'esercizio in cui sono state sostenute.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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