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Il pro rata

Gli interessi passivi. Il pro rata ordinario.


Di norma, gli interessi passivi sono deducibili. Vi sono però 3 evenienze, nelle quali la deducibilità degli interessi passivi è limitata. Si tratta dei casi in cui:
a) sono stati conseguiti ricavi o altri proventi che non concorrono a formare il reddito;
b) vi sono partecipazioni immobilizzate che possono fruire del regime di participation exemption;
c) vi sono finanziamenti erogati o garantiti da soci qualificati, in misura superiore a determinati importi.
In corrispondenza di tali evenienze, vi è un trittico di norme.
La prima è una conseguenza del principio di inerenza dei costi ai “soli” componenti positivi imponibili (o esclusi).
La seconda disciplina, il cd pro-rata patrimoniale, che è una conseguenza della partecipation exemption; in presenza di partecipazioni esenti, la deducibilità degli interessi passivi è limitata, perchè si presume che i finanziamenti siano stati utilizzati per acquisire le partecipazioni esenti.
La terza è finalizzata a contrastare la sottocapitalizzazione, ossia i finanziamenti eccessivi dei soci, fatti in luogo dei conferimenti (cd thin capitalization), perchè le conseguenze fiscali dei finanziamenti sono preferibili a quelle dei conferimenti.
Nel prorata ordinario, gli interessi passivi sono deducibili solo “per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi”.


Il pro-rata patrimoniale


La disciplina del “pro-rata patrimoniale” è fondata sull'assunto che il possesso di partecipazioni che possiedono i requisiti per l'esenzione è innanzitutto finanziato dal patrimonio netto contabile della società; perciò l'eccedenza del valore di libro di tali partecipazioni, rispetto al patrimonio netto contabile rettificato, deve essere tenuta in considerazione nel calcolo del “pro-rata patrimoniale” di indeducibilità.
L'indeducibilità è parziale; non riguarda infatti la totalità degli interessi passivi imputati a CE, ma solo la parte che eccede l'ammontare degli interessi attivi.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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