partecipation exemption
Condizioni della “partecipation exemption”
A) L'esenzione non si applica alle partecipazioni detenute per meno di un anno.
B) Le partecipazioni devono essere iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso. L'esenzione è dunque accordata solo agli investimenti durevoli.
C) La terza condizione attiene alla residenza della società partecipata. Il regime di esenzione non compete alle partecipazioni in società che hanno sede, ai fini fiscali, in uno Stato o territorio “a regime fiscale privilegiato”, incluso nella black list cui si applica la disciplina delle “imprese estere controllate”.
Il regime di esenzione si applica anche se la società ha sede in un c.d. Paradiso fiscale.
D) Il 4° requisito concerne l'attività della società partecipata. Occorre che la partecipata eserciti un'impresa commerciale. L'esenzione è negata, perciò, alle “società senza impresa”.
Corollari della “participation exemption”.
A) Se non sussistono i 4 presupposti, le plusvalenze delle partecipazioni immobilizzate sono tassabili. Sono perciò tassabili: A) le partecipazioni possedute da meno di 12 mesi; B) le partecipazioni inizialmente classificate nell'attivo circolante; C) le partecipazioni in società residenti in Paesi o territori compresi nella Black List; D) le partecipazioni in società senza impresa.
b) l'esenzione delle plusvalenze porta con se l'indeducibilità dei costi connessi alle partecipazioni che beneficiano dell'esenzione. Il legislatore precisa che le plusvalenze delle partecipazioni non sono tassate “in quanto esenti”; per i dividendi invece il legislatore speficica che non sono tassati “in quanto esclusi”.
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