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Deroghe al principio di competenza


Vi sono norme che derogano al principio di competenza; vi è insomma “competenza fiscale” che diverge da quella economico-civilistica.
Per i costi, se non sono certi e oggettivamente determinabili, non sono deducibili nell'esercizio di competenza, ma nel successivo periodo in cui divengono certi e quantificabili con criteri oggettivi.
Vi è dunque “dissimmetria” tra l'uno e l'altro settore dell'ordinamento.
Anche i ricavi, quando non sono certi ed oggettivamente determinabili, non sono da computare ai fini fiscali nell'esercizio di competenza, ma nel successivo esercizio in cui la loro esistenza diviene certa.
In materia di costi, si deroga al principio di competenza, e si applica il principio di cassa, per i seguenti componenti:
- compensi dovuti agli amministratori;
- oneri fiscali e contributivi
- erogazioni liberali.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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