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Il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico)


Il principio della trasparenza vale anche per il Gruppo Europeo di Interesse Economico, che non è soggetto d imposizione diretta. Redditi e perdite del gruppo sono imputati ai membri.

E' necessario esaminare attraverso quale iter si perviene alla determinazione dell'imponibile e dell'imposta.
La base imponibile (Lorda) è costituita, per i soggetti passivi residenti, dal complesso dei redditi ovunque prodotti.
Dal reddito complessivi si deducono gli oneri e si ottiene la base imponibile netta, cui si applicano le aliquote (progressive per scaglioni), per calcolare la misura dell'imposta (lorda).
La determinazione dell'imposta si svolge nel modo seguente:
a) individuazione e determinazione dei singoli redditi;
b) calcolo del “reddito complessivo” mediante somma algebrica dei redditi e delle perdite del periodo;
c) calcolo del “reddito imponibile” mediante deduzioni degli “oneri” dal reddito complessivo;
d) calcolo dell'imposta lorda mediante applicazione delle aliquote al reddito imponibile.
Per calcolare il reddito complessivo (b) occorre individuare e qualificare i singoli redditi, aggregandoli secondo le rispettive categorie di appartenenza ovvero addizionandoli e sottraendo loro le perdite. Tuttavia, non tutte le perdite sono detraibili, e solo per alcune perdite è previsto il “riporto a nuovo”.
Ciascuno dei soci o associati può riportare a nuovo la perdita, ma solo se si tratta di perdita derivante dall'esercizio di imprese commerciali o dalla partecipazione in società commerciali di persone.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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