L’esecuzione forzata
Il ruolo ha valore giuridico di titolo esecutivo. Quando il contribuente non paga le somme iscritte a ruolo il concessionario può sottoporre ad esecuzione forzata i suoi beni.
Si discute sulla natura giuridica dell’esecuzione fiscale ovvero si discute se si tratti di una procedura giurisdizionale o di una procedura amministrativa. La maggioranza della dottrina ritiene trattarsi di procedura amministrativa (c.d. autotutela esecutiva). Inoltre vi è chi considera giurisdizionale e chi, infine, si pone nel mezzo.
L’esecuzione forzata fiscale è disciplinata dalle norme di diritto comune con alcune varianti.
Le attribuzioni che sono svolte dagli uffici giudiziari, qui sono esercitate dagli “ufficiali della riscossione”. Gli agenti della riscossione sono autorizzati ad accedere agli uffici pubblici con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni. Inoltre sono autorizzati ad accedere alle informazioni dell’anagrafe tributaria e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori.
L’esecuzione forzata può avere inizio dopo 60 gg dopo la notifica della cartella di pagamento. Solo quando l’espropriazione non è iniziata entro 1 anno dalla notifica della cartella è necessaria la notifica di un atto ulteriore (avviso di mora) che contiene l’intimazione ad adempiere entro 5 gg.
L’esecuzione forzata si articola in 3 momenti:
- Pignoramento: il pignoramento di beni immobili si esegue mediante la trascrizione di un avviso di vendita recante alcune indicazioni quali la descrizione dei beni pignorati, la fissazione della data del primo e secondo incanto, il prezzo base dell’incanto…
- Vendita: al pignoramento segue la messa all’incanto dei beni pignorati che viene tenuto e verbalizzato dall’agente della riscossione. Se dopo un primo e secondo incanto il bene non è venduto, la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate può autorizzare un terzo incanto. Se anche il terzo incanto ha esito negativo, l’immobile è devoluto allo Stato;
- Assegnazione del ricavato
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