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Efficacia delle Norme Tributarie nel tempo


a) Dopo l’approvazione parlamentare e la promulgazione, le leggi sono pubblicate nella GU ed entrano in vigore 15 gg dopo la pubblicazione.
Tuttavia è da distinguere l’entrata in vigore (art. 73 Cost) dall’efficacia nel tempo.
La data di entrata in vigore è anche la data dalla quale inizia l’efficacia nel tempo delle norme legislative e regolamentari.
Tuttavia vi sono casi in cui l’entrata in vigore ed efficacia non coincidono. Sono casi in cui l’entrata in vigore indica solo il fatto che la legge è perfetta ma i suoi effetti sono differiti o retroagiscono (es. il dlgs 546/1992 regola il processo tributario ed è entrato in vigore nel 1993 ma la sua efficacia è stata differita al 1996 con l’insediamento di nuove commissioni tributarie) (es. i decreti legge hanno efficacia dal giorno della pubblicazione  perdono efficacia se non sono convertiti in legge entro 60 gg dalla pubblicazione).
b) L’efficacia nel tempo delle leggi è dominata dal principio dell’irretroattività della legge. Tuttavia la norma è posta da una legge ordinaria (art. 11 disp. Prel cc) per cui può essere derogata da altre norme di legge.
Al contrario i regolamenti possono essere retroattivi se una norma di legge lo consente espressamente. La retroattività può riguardare la fattispecie dell’imposta, gli effetti od entrambi gli elementi della norma tributaria.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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