Efficacia delle Norme Tributarie nel tempo
a) Dopo l’approvazione parlamentare e la promulgazione, le leggi sono pubblicate nella GU ed entrano in vigore 15 gg dopo la pubblicazione.
Tuttavia è da distinguere l’entrata in vigore (art. 73 Cost) dall’efficacia nel tempo.
La data di entrata in vigore è anche la data dalla quale inizia l’efficacia nel tempo delle norme legislative e regolamentari.
Tuttavia vi sono casi in cui l’entrata in vigore ed efficacia non coincidono. Sono casi in cui l’entrata in vigore indica solo il fatto che la legge è perfetta ma i suoi effetti sono differiti o retroagiscono (es. il dlgs 546/1992 regola il processo tributario ed è entrato in vigore nel 1993 ma la sua efficacia è stata differita al 1996 con l’insediamento di nuove commissioni tributarie) (es. i decreti legge hanno efficacia dal giorno della pubblicazione perdono efficacia se non sono convertiti in legge entro 60 gg dalla pubblicazione).
b) L’efficacia nel tempo delle leggi è dominata dal principio dell’irretroattività della legge. Tuttavia la norma è posta da una legge ordinaria (art. 11 disp. Prel cc) per cui può essere derogata da altre norme di legge.
Al contrario i regolamenti possono essere retroattivi se una norma di legge lo consente espressamente. La retroattività può riguardare la fattispecie dell’imposta, gli effetti od entrambi gli elementi della norma tributaria.
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