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I termini per impugnare la sentenza


Il legislatore distingue, innanzitutto, i mezzi di impugnazione a seconda che siano soggetti o no al termine annuale di decadenza.
I mezzi di impugnazione soggetti al termine annuale di decadenza sono il regolamento di competenza, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi previsti dall’art. 395 nn. 4 e 5 c.p.c.: tali mezzi di impugnazione sono detti ordinari in quanto la pendenza dei termini per la loro proposizione, o la loro proposizione, impedisce il passaggio in giudicato formale della sentenza.
I mezzi di impugnazione non soggetti al termine annuale di decadenza sola revocazione per i motivi di cui all’art. 395 nn. 1, 2, 3 e 6 c.p.c., la revocazione del pubblico ministero, l’opposizione di terzo ordinaria e revocatoria: tali mezzi di impugnazione sono detti straordinari perché è proponibile anche dopo il passaggio in giudicato formale della sentenza; questo non vuol dire che la loro proposizione non soggetta ad alcun termine: con la sola eccezione dell’opposizione di terzo ordinaria, sottratta a qualsiasi termine, tutti gli altri mezzi di impugnazione straordinaria vanno proposti entro il termine di 30 giorni decorrente dal giorno in cui la parte, il terzo o il pubblico ministero hanno avuto conoscenza del vizio.
Si impongono due precisazioni:
- fermo restando il termine massimo costituito dalla decorrenza dell’anno dalla pubblicazione, ove la sentenza sia stata notificata inizia a decorrere (a danno della parte a cui è stata effettuata la notifica e a danno della parte notificante) un termine breve di 30 giorni (per l’appello e la revocazione) o 60 giorni (per il ricorso per cassazione), termine breve che pone fuori gioco il termine annuale di decadenza e accelera il momento dell’impugnazione o invece del passaggio in giudicato formale della sentenza;
- eccezionalmente, il termine annuale di decadenza (ma non i termini brevi) non si applica al convenuto che sia rimasto contumace in primo grado e che dimostri di non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullità della citazione o della notificazione di essa.
In tali ipotesi il termine annuale di decadenza entro cui proporre appello, ricorso per cassazione o revocazione inizierà a decorrere a danno del contumace involontario solo dal giorno in cui questi abbia avuto conoscenza della sentenza.

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