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La direttiva dell’unità oggettiva e soggettiva del procedimento di impugnazione


Gli artt. da 331 a 335 c.p.c. enunciano la direttiva dell’unità oggettiva e soggettiva del processo di impugnazione.
L’esigenza che sta alla base di tutte queste disposizioni è quella di far sì che, se un processo di primo grado ha avuto un determinato oggetto o ha avuto determinati soggetti, non si abbia, nell’ambito della fase di impugnazione, una biforcazione del processo stesso.
In altre parole il legislatore ha avuto di mira la tendenziale identità del processo di impugnazione rispetto quello impugnato, sia dal punto di vista oggettivo sia da quello soggettivo.
Affermato ciò, occorre distinguere a seconda che il processo di primo grado si sia svolto tra due o più parti.

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