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L’istanza congiunta di fissazione dell’udienza


Tale sentenza congiunta è ammissibile se le parti “intendono ottenere la decisione di questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ovvero relative all’integrità del contraddittorio, alla partecipazione di terzi al processo o all’ammissibilità delle prove”; in ogni caso le parti devono precisare integralmente le rispettive conclusioni.
Da questa disposizione si ricava con assoluta certezza che il convenuto il quale abbia eccepito l’incompetenza (facendo in tal modo sorgere una questione pregiudiziale di rito) o abbia eccepito la prescrizione (facendo in tal modo sorgere una questione pregiudiziale di merito) non ha il potere, senza il consenso dell’attore, di provocare un’immediata statuizione sulla sua eccezione.
È immediatamente da aggiungere che “il Tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in ogni caso in cui, decidendo le questioni, non definisce il giudizio”.
La forma dell’ordinanza non impugnabile si rivela di dubbia opportunità, in quanto significa sopprimere il diritto all’impugnazione immediata delle sentenze non definitive.

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