Connessione per identità degli elementi oggettivi del petitum o per alternatività
Tale ambito va distinto nelle due figure della chiamata in causa del terzo pretendente e della chiamata in causa del terzo obbligato:
- chiamata in causa del terzo pretendente: è possibile che il convenuto contesti non l’esistenza oggettiva del suo obbligo, ma la titolarità attiva dell’attore.
In tal caso si potrà avere chiamata in causa del terzo pretendente sia da parte dell’attore sia da parte del convenuto (allo scopo di evitare il rischio di essere condannato a pagare due volte, prima nei confronti dell’attore originario e poi del terzo pretendente).
Attraverso la chiamata in causa si fa valere in giudizio una domanda di accertamento su un diritto od obbligo proprio, domanda connessa con quella originaria per identità degli elementi oggettivi del petitum, per identità oggettiva del bene;
- chiamata in causa del terzo obbligato: è possibile che il convenuto si difenda contestando la titolarità passiva del rapporto ed indicando in un terzo il vero obbligato.
In tal caso si potrà avere il chiamata in causa del terzo solo da parte dell’attore, non anche il convenuto, il quale sarebbe privo di legittimazione ad agire al riguardo.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile, a.a.2007/2008
- Titolo del libro: Lezioni di diritto processuale civile
- Autore del libro: A. Proto Pisani
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