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Nuove domande, nuove eccezioni e nuove prove in appello


La disciplina dei cosiddetti nova in appello è disciplinata in modo molto rigido: “non sono ammesse nuove domande ed eccezioni”, e nuove prove sono ammesse, su istanza di parte o d’ufficio, solo se “indispensabili”.
La prassi ha ridotto però di molto la rigidità attraverso l’accoglimento di una serie di temperamenti:
- non cadono sotto il divieto di domande nuove la richiesta di interessi, frutti e accessori maturati dopo la sentenza appellata, e del risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa;
- non cadono sotto il divieto delle eccezioni nuove non solo le eccezioni di rito rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non solo le cosiddette mere difese di merito (cioè le contestazioni di fatti costitutivi), ma anche tutte le eccezioni di merito rilevabili d’ufficio, ancorché fondate su fatti non allegati nel corso del giudizio di primo grado, nonché quelle fondate su fatti sopravvenuti nel corso del processo;
- corollario necessario dell’ampliamento effettuato in tema di eccezioni di merito rilevabili d’ufficio è l’ammettere che la domanda possa essere modificata in appello anche tramite la allegazione di nuovi fatti costitutivi alternativi rispetto a quelli allegati in primo grado, sempre che tale allegazione non dia luogo a un mutamento del diritto fatto valere e quindi a nuova domanda;
- le domande ed eccezioni nuove che fuoriescono dai limiti sopra indicati, se proposte vanno dichiarate inammissibili d’ufficio.

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