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La formazione della sentenza ed i possibili vizi


L’art. 429 c.p.c. dispone che: “nell’udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo”; inoltre, consente su richiesta delle parti, ove il giudice lo ritenga necessario, un rinvio.
Questa disposizione è la conseguenza dell’attuazione effettiva dei principi dell’immediatezza, concentrazione ed oralità: la scissione fra redazione del dispositivo e stesura della motivazione a della anticipazione della prima sulla seconda è la regola generale comune sia al rito ordinario che al rito del lavoro; l’unica vera grossa particolarità del rito speciale consiste nell’imporre che il dispositivo sia esternato immediatamente dopo la deliberazione, prima della stesura della motivazione, e pertanto, cessando di essere atto interno, non sia più modificabile in sede di redazione della motivazione.
I motivi pratici per cui il legislatore del 1973 ha introdotto questa innovazione sono molto semplici: in primo luogo, prevedendo che la controversia debba essere risolta subito dopo la discussione, costringere il giudice ad arrivare all’udienza dopo aver studiato la causa; in secondo luogo far sì che il tempo intercorrente tra la deliberazione del dispositivo per il deposito in cancelleria della sentenza completa di motivazione non vada a danno del lavoratore che abbia avuto ragione e che conseguentemente è legittimato ad agire in via esecutiva anche sulla base della sola copia del dispositivo.

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