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L’interrogatorio libero dei terzi inabilitati a testimoniare ex artt. 246 e 247 c.p.c.


Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapace a testimoniare o cui sia vietato.
In tal modo se per un verso venivano fatti cadere i limiti soggettivi in tema di prova testimoniale, per altro verso si disponeva che tali soggetti potevano essere ascoltati come testimoni sui fatti della causa solo:
- ove il giudice lo ritenga necessario, cioè ove “indispensabile”;
- secondo le modalità dell’interrogatorio libero da parte del giudice senza giuramento e senza preventiva articolazione dei capitoli;
- con efficacia probatoria non predeterminata univocamente dal legislatore, ma consistente, secondo l’avviso della dottrina di gran lunga prevalente, in meri argomenti di prova;

L’accesso sul luogo di lavoro


Diversamente da quanto previsto in via generale per l’ispezione, l’accesso sul luogo di lavoro può essere disposto solo su istanza di parte e non anche d’ufficio.
In sede di accesso, il giudice “può non solo sentire testimoni per informazioni, ma anche disporre lo svolgimento, sullo stesso luogo di lavoro, delle prove testimoniali già ammesse, quando ciò appaia utile, in specie a quegli scopi di chiarimento dei fatti oggetto della deposizione”.


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