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Il ricorso e l’instaurazione del contraddittorio


L’art. 414 c.p.c. disciplina la forma e il contenuto della domanda dell’attore.
Quanto al contenuto gli elementi sono gli stessi di quelli indicati nei numeri da 1 a 5 dell’art. 163 c.p.c.
L’attore deve indicare a pena di decadenza sin dall’atto introduttivo del giudizio gli elementi di fatto e di diritto costituenti la fattispecie costitutiva (causa petendi) del diritto fatto valere in giudizio; l’attore deve indicare a pena di decadenza sin dall’atto introduttivo del giudizio anche i mezzi di prova dei quali intende avvalersi.
Quanto alla forma la domanda va proposta con la forma del ricorso.
La domanda cioè, è portata prima conoscenza del giudice e poi è notificata al convenuto.
Il motivo per cui legislatore del processo del lavoro ha scelto il ricorso come forma della domanda giudiziale è abbastanza semplice: mentre nell’atto di citazione ad udienza fissa la determinazione della prima udienza è fatta dall’attore,  nel processo introdotto dal ricorso la fissazione della prima udienza è effettuata dall’ufficio giudiziario.
Redatto il ricorso, l’attore deve depositarlo in cancelleria, il giudice, entro 5 giorni dal deposito del ricorso, deve fissare con decreto l’udienza di discussione.
Successivamente il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato (a cura dell’attore) al convenuto.


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