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Il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi


La l. 353/90 ha risolto esplicitamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi, disponendo che:
- la trattazione simultanea è sempre possibile ove si sia alla presenza di domande connesse per pregiudizialità e non per mera identità di titolo o di questioni;
- nel conflitto tra le l’ordinario e rito speciale come regola prevale il rito ordinario, con la sola eccezione delle ipotesi in cui la domanda soggetta al rito speciale sia (non una domanda genericamente soggetta al rito del lavoro) una domanda che “rientri fra quelle indicate negli artt. 409 e 442 c.p.c.”; nel silenzio della legge è, poi, da ritenere che nel conflitto tra le speciale del lavoro relativo alle domande indicate negli artt. 409 e 442 c.p.c. e altro rito speciale prevale il rito speciale del lavoro;
- se l’applicazione del rito prevalente sopravviene nel corso del processo il giudice provvede al mutamento di rito.

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