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L’efficacia in Italia delle sentenze straniere


Il tema dell’efficacia in Italia delle sentenze straniere concerne per un verso l’efficacia di accertamento proprio della sentenza, per altro verso l’efficacia esecutiva della sentenza stessa.
Spetta al diritto positivo risolvere il problema relativo al se, e soprattutto al come, attribuire efficacia in Italia alle sentenze straniere.
Il testo originario del codice di procedura civile del 1942 subordinava l’efficacia in Italia, sia l’efficacia di accertamento sia l’efficacia esecutiva, della sentenza straniera al previo accertamento, da parte del giudice italiano, della sussistenza dei requisiti o delle condizioni che l’ordinamento italiano poneva per l’efficacia in Italia della sentenza straniera.
Questo sistema era stato già drasticamente intaccato operanti categorie di controversie concernenti le sentenze rese negli Stati contraenti a delle Convenzioni di Bruxelles del 1968 e di Lugano del 1988.
Le due convenzioni ora ricordate avevano distinto a seconda che si tratti di efficacia di accertamento ovvero di efficacia esecutiva delle decisioni straniere in Italia.
Quanto all’efficacia di accertamento del suo prodursi in Italia era ed è subordinato sì a determinate condizioni o requisiti, ma non al previo accertamento da parte del giudice italiano.
Quanto all’efficacia esecutiva, invece, essa era ed è subordinata al previo accertamento da parte del giudice italiano della sussistenza dei requisiti o condizioni a cui in generale è subordinata l’efficacia della decisione in Italia.
A seguito della l. 218/95 il sistema anticipato dalle Convenzioni di Bruxelles e di Lugano è divenuto sistema generale.

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