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Cenni sul sistema emergente dalle Convenzioni di Bruxelles del 1968 e di Lugano del 1988


Quanto all’ambito di applicazione, l’art. 25 delle Convenzioni precisa che “per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa” in contraddittorio “da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente”.
Quindi non solo le decisioni relative a diritti con attitudine al giudicato, ma anche i provvedimenti cautelari o anticipatori, ecc…, purché resi in contraddittorio.
Va inoltre precisato che l’ambito di applicazione concerne tutte le decisioni emanate da organi giudiziari degli Stati contraenti.
Le decisioni rese in uno Stato contraente ha sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario ricorso ad alcun procedimento.
Requisiti per il riconoscimento sono:
- che riconoscimento non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto;
- che la domanda sia stata notificata o comunicata al convenuto contumace regolarmente e che sia stato concesso al convenuto un congruo termine idoneo a consentirgli di apprestare la propria difesa;
- che la decisione non sia in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto;
- che la decisione non sia in contrasto con una decisione resa precedentemente tra le stesse parti sullo stesso oggetto in uno Stato non contraente, allorché tale decisione abbia le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato richiesto;
- che la decisione non sia stata emanata in violazione delle competenze in materia di assicurazioni, di contratti conclusi da consumatori o esclusive: fuori di tali ipotesi ai fini del riconoscimento non è richiesto alcun controllo sulla competenza giurisdizionale del giudice dello Stato di origine.
L’esecutorietà di una decisione straniera esecutiva e il riconoscimento in via principale possono essere richiesti con ricorso alla Corte d’appello del luogo dove il convenuto ha domicilio, o, in mancanza, del luogo di esecuzione.
Sul ricorso alla Corte d’appello provvede con decreto inaudita altera parte, entro breve termine, a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.
Contro il decreto di accoglimento o di rigetto ciascuna parte può proporre opposizione innanzi alla Corte d’appello entro un mese dalla sua notificazione.
L’opposizione si propone “secondo le norme sul procedimento in contraddittorio”, cioè con atto di citazione e dà luogo ad un processo a cognizione piena e si conclude con sentenza suscettibile solo di ricorso in cassazione.
Il decreto non è esecutivo durante la pendenza del termine per proporre opposizione e durante lo svolgimento del giudizio di opposizione.
È da ricordare che, rispetto alla Convenzione di Bruxelles, opera il sistema di interpretazione previsto dal Protocollo di Lussemburgo del 1971.
In base a tale Protocollo, le questioni di interpretazione della Convenzione possono essere proposte alla Corte di giustizia della Comunità da parte della Corte d’appello e debbono esserlo da parte della Corte di cassazione.
L’esistenza di questo sistema induce a ritenere che l’interpretazione della Convenzione di Bruxelles debba essere effettuata dai giudici degli Stati membri della Comunità.

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