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Ammissibilità dell’esecuzione forzata


Una serie di approfondite indagini hanno evidenziato come l’esecuzione forzata in forma specifica non è mai ammessa, se l’avente diritto può conseguire il bene attraverso atti di autonomia privata, senza necessità di aggredire la sfera possessoria dell’obbligato.
Questo significa escludere l’ammissibilità dell’esecuzione forzata per consegna, ove la consegna abbia ad oggetto beni mobili fungibili reperibili sul mercato: anziché agire in esecuzione forzata contro l’obbligato inadempiente, l’avente diritto alla consegna acquisterà sul mercato i beni e quindi agirà per i danni contro l’obbligato inadempiente.
Significa altresì escludere l’ammissibilità dell’esecuzione di obblighi di fare o di disfare quando il bene può essere ottenuto dalla aventi diritto attraverso l’esercizio di atti di autonomia sostanziale, senza la necessità di invadere la sfera possessoria dell’obbligato.

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