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L’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare


Tale esecuzione può avere ad oggetto unicamente il compimento di opere materiali.
L’esecuzione forzata in esame è ammissibile solo quando, per il compimento dell’opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta, occorra aggredire la sfera possessoria dell’obbligato, non quando l’opera può essere effettuata attraverso l’esercizio di atti di autonomia sostanziale, senza la necessità di invadere la sfera possessoria dell’obbligato.
Limite generale di ammissibilità dell’esecuzione forzata in esame è la fungibilità dell’obbligazione inadempiuta.
La struttura dell’esecuzione forzata di obblighi di fare o di disfare si caratterizza per le seguenti peculiarità:
- titolo esecutivo è esclusivamente la sentenza di condanna;
- giudice competente è il tribunale del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto, cioè dove si trova il bene dell’obbligato che deve essere oggetto di aggressione possessoria al fine del compimento o della distruzione dell’opera.
Il processo esecutivo inizia con “ricorso al giudice dell’esecuzione” con cui il creditore chiede “che siano determinate le modalità dell’esecuzione”; il giudice, sentite le parti, provvede a determinare con ordinanza le modalità dell’esecuzione; con la stessa ordinanza designa l’ufficiale giudiziario e le persone che devono provvedere al compimento o alla distruzione dell’opera.
Critico dell’esecuzione in esame è l’ordinanza di determinazione delle modalità dell’esecuzione ed in particolare la distinzione tra contenuto dell’obbligo (che dovrebbe essere determinato dal titolo esecutivo) e modalità dell’esecuzione.
Tale distinzione, mentre è molto semplice nelle altre specie di esecuzione forzata, diviene critica nell’esecuzione in esame esistendo una zona grigia, non ben definibile, in cui determinazione del contenuto dell’obbligo e determinazione delle modalità dell’esecuzione si sovrappongono o almeno si intrinsecano.
In giurisprudenza si sono andati consolidando orientamenti secondo cui ove l’ordinanza di determinazione delle modalità dell’esecuzione disponga il compimento di opere contrastanti con il titolo ovvero risolva questioni inerenti al diritto di procedere ad esecuzione forzata ovvero risolva questioni relative all’idoneità o no della esecuzione spontanea, l’ordinanza ha il contenuto sostanziale di sentenza appellabile.

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