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Fattispecie sostanziale di garanzia: vendite a catena


Un ulteriore fattispecie sostanziale di garanzia emerge nell’ambito del fenomeno delle vendite a catena.
Si consideri, ad esempio, le ipotesi in cui un imprenditore vende un determinato bene al grossista, il grossista lo cede al dettagliante, il dettagliante al consumatore.
Il consumatore agisce nei confronti del dettagliante, perché il bene è affetto da vizi non apparenti; quest’ultimo chiama in garanzia il grossista il quale, a sua volta, chiama in causa l’imprenditore.
Questa fattispecie si inserisce nell’ambito dello schema della pregiudizialità/dipendenza nel senso che l’esistenza e l’entità di un obbligo di risarcimento del danno da parte del dettagliante al consumatore è pregiudiziale al rapporto dettagliante/grossista e quest’ultimo è pregiudiziale al rapporto grossista/imprenditore: fra i tre rapporti vi è anche connessione per parziale identità di fatto costitutivo rappresentato dal vizio del bene che costituisce causa petendi comune alle più domande giudiziali.
Con riferimento alle quattro ipotesi delineate, la giurisprudenza e scherma nel distinguere tra:
- garanzia cosiddetta “propria” nella quale rientrano la garanzia per evizione, la garanzia per i vincoli di coobbligazione e, di recente, la garanzia da assicurazione per la responsabilità civile;
- garanzia cosiddetta “impropria” che abbraccia la figura delle vendite a catena;
- prevedendo l’applicazione degli artt. 32, 108 e 331 c.p.c. unicamente alle fattispecie di garanzia propria.

Questa distinzione non ha alcun fondamento logico, poiché tutti i fenomeni descritti sono riconducibili allo schema della connessione per pregiudizialità.
È quindi priva di giustificazione la non applicazione alle ipotesi di garanzia impropria dell’art. 32 c.p.c. per il regime delle modifiche alla competenza, dell’art. 108 c.p.c. concernente l’istituto dell’estromissione del garantito e dell’art. 331 c.p.c. in fase di impugnazione.
Fino a questo momento abbiamo sempre identificato la chiamata in garanzia con la proposizione di una domanda nei confronti del garante.
In realtà l’art. 106 c.p.c. prevede sia l’ipotesi in cui, con la chiamata in causa, il garantito esercita l’azione di regresso, sia la diversa ipotesi in cui il garantito si limita a provocare la partecipazione al processo del garante, senza proporre domanda nei suoi confronti.
Questo appare evidente dalla lettura dell’art. 108 c.p.c. il quale presuppone che l’estromissione del garantito può avvenire soltanto ove egli si limiti a provocare la partecipazione al processo del garante e non anche ove proponga azione di regresso in quanto, per l’operare di questo duplice meccanismo, il garante, rispetto alla domanda di garanzia, verrebbe ad assumere contemporaneamente la qualità di convenuto e di attore, l’uno in proprio e l’altro come sostituto processuale: il che sarebbe palesemente assurdo.

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