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Fattispecie sostanziale di garanzia: assicurazione sulla responsabilità civile


Questa fattispecie si caratterizza per la circostanza che il terzo chiamato dal convenuto in rivalsa è obbligato per contratto a tenere indenne il convenuto originario dalla responsabilità dovuta a fatto di questi.
In particolare, se il danneggiato agisce nei confronti del danneggiante, questi ha diritto di agire in regresso nei confronti della società assicuratrice per essere tenuto indenne dalle conseguenze svantaggiose di una sua eventuale soccombenza.
Secondo questo schema se non esiste la responsabilità del danneggiante non esiste neanche l’obbligo della società assicuratrice.
Questa fattispecie di pregiudizialità/dipendenza presenta marcate affinità con la dipendenza dell’obbligo del fideiussore dall’esistenza e dalla misura del rapporto di credito/debito principale.
A differenza, però, di quanto accade in quest’ultima ipotesi, nella fattispecie della responsabilità civile non vi è alcun legame giuridico che unici il danneggiato alla società assicuratrice con la conseguenza che il primo non può agire direttamente contro la seconda.

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