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Fattispecie sostanziale di garanzia: garanzia da vincoli di cui obbligazione


Tale fattispecie si presenta innanzitutto nelle relazioni tra obbligo del fideiussore e diritto di regresso, per l’intero ammontare, di questi contro il debitore principale nel cui interesse è stata contratta l’obbligazione.
Il fideiussore convenuto in giudizio può chiamare in causa il debitore principale ed esercitare nei suoi confronti azione di regresso chiedendo che, nell’eventualità che il giudice accolga la domanda originaria condannandolo al pagamento del debito garantito, il debitore principale venga a sua volta condannato a corrispondergli l’intero ammontare.
Se da un lato il rapporto giuridico tra creditore e fideiussore è pregiudiziale rispetto al diritto di regresso che il fideiussore vanta nei confronti del debitore principale, dall’altro lato l’obbligo fideiussorio a sua volta dipende dall’esistenza del rapporto di credito/debito principale.
In tale ipotesi sussiste dunque un fenomeno di pregiudizialità “doppia” o “bilaterale”.
Il duplice nesso di pregiudizialità e l’esistenza dei limiti soggettivi del giudicato rendono estremamente opportuna la chiamata in causa del debitore principale da parte del fideiussore.
Infatti, se le due azioni vengono proposte separatamente, non si può escludere il rischio di una duplice soccombenza del fideiussore.
Si ipotizzi che le due domande siano proposte in via diacronica in due processi separati.
Nel primo processo instaurato da A (creditore) contro B (fideiussore), il fideiussore viene condannato al pagamento del debito garantito poiché viene riconosciuto esistente il rapporto pregiudiziale (di credito/debito principale) A-C.
Nel secondo processo instaurato da B contro C (debitore principale) per ottenere la restituzione di quanto pagato, al fideiussore può essere negata l’esistenza del diritto alla garanzia, ove il giudice accerti l’inesistenza del rapporto pregiudiziale A-C.
Né, ed è questo il punto fondamentale, si può ammettere che l’accertamento in via incidentale del rapporto A-C compiuto nel primo processo possa avere efficacia riflessa vincolante nel secondo giudizio avente ad oggetto il rapporto B-C da esso dipendente, poiché lo impedisce il rispetto dei limiti soggettivi del giudicato e, in definitiva, dell’effettività del diritto di difesa di C.
Ecco, allora, l’importanza della chiamata in garanzia con la quale, cumulando le due domande non stesso processo, si attua il pieno coordinamento tra il rapporto A-B (creditore/fideiussore) ed il rapporto B-C (di regresso) dal momento che il giudice, una volta accertata l’esistenza o meno del rapporto pregiudiziale A-C, decide dei rapporti A-B e B-C in modo necessariamente coerente al contenuto di tale accertamento.

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