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Connessione per pregiudizialità: secondo settore


In questo settore si ricomprendono tutte le fattispecie di opponibilità dei vizi di un contratto al terzo subacquirente.
La proposizione della seconda domanda trova giustificazione, al livello di diritto sostanziale, nel fatto che la nullità di un contratto è sempre opponibile al terzo subacquirente.
Le suddette domande sono connesse per pregiudizialità in quanto l’oggetto della domanda principale, l’inesistenza del rapporto giuridico che trova la sua fonte nel contratto nullo, è elemento impeditivo della fattispecie acquisitiva del terzo ovvero elemento costitutivo della fattispecie da cui deriva l’obbligo del terzo di restituire al primo venditore il bene oggetto della domanda dipendente.
Infatti, se il legislatore stabilisce che l’invalidità o l’inefficacia di un contratto è opponibile al terzo avente causa, ciò sta a significare che l’acquisto del terzo avente causa è giuridicamente dipendente dall’acquisto del suo dante causa.
Questo secondo settore si caratterizza per la circostanza che il dante causa originario non può agire direttamente contro il terzo subacquirente in quanto l’azione nei confronti di quest’ultimo è subordinata all’accoglimento della domanda di accertamento dell’inefficacia o invalidità del primo rapporto contrattuale.
Viceversa, nelle ipotesi rientranti nel primo settore, l’attore può agire direttamente contro il terzo in quanto le obbligazioni solidali, per definizione, consentono la proposizione della domanda di adempimento indifferentemente contro l’uno o l’altro dei condebitori.

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