Cosa avviene nel corso del giudizio di opposizione
Nel corso del giudizio di opposizione può avvenire:
1. che il giudice conceda con ordinanza la provvisoria esecutorietà al decreto di ingiunzione “se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione”, oppure se il creditore offra cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese, e danni.
L’espressione “prove di pronta soluzione” va intesa nel senso di prove che possono essere acquisite nell’ambito della stessa udienza.
La norma deve essere interpretata nel senso che la provvisoria esecutorietà viene concessa solo se:
- i fatti costitutivi del credito sono provati mediante prove documentali in senso tecnico o non sono contestati dall’ingiunto opponente;
- le eccezioni del convenuto non sono fondate su prova scritta o di pronta soluzione e ad una prima delibazione appaiono infondate.
Così ricostruita, la norma costituisce un’ipotesi applicativa della tecnica della condanna con riserva.
Quanto all’ipotesi della cauzione: al dovere si è sostituito il potere del giudice che deve delibare sia l’esistenza, a livello superficiale, dei fatti costitutivi, sia l’inesistenza, sempre a livello di fumus, dei fatti modificativi, impeditivi, estintivi del diritto allegati dall’ingiunto opponente;
2. che l’opponente chieda al giudice di sospendere la provvisoria esecutorietà concessa: questa previsione è essenziale per riequilibrare, nella fase in contraddittorio, il procedimento e per consentire al giudice dell’opposizione, una volta valutate le ragioni dell’opponente, di sospendere la provvisoria esecutorietà del provvedimento, disposta in assenza di contraddittorio;
3. che se il processo si estingue per inattività delle parti o rinuncia agli atti del giudizio, il decreto acquisti immutabilità, divenendo equivalente ad una sentenza di condanna passata in giudicato;
4. che giudizio di opposizione si concluda con:
- il rigetto dell’opposizione, per cui la sentenza dichiara la legittimità del decreto e l’esistenza del diritto: in questo caso il decreto diventa immutabile; il titolo esecutivo sarà costituito dal decreto ingiuntivo, mentre sarà l’accertamento contenuto nella sentenza a fare stato tra le parti, cioè ad avere efficacia di giudicato;
- il totale accoglimento dell’opposizione con sentenza dichiarativa dell’inesistenza del diritto: il decreto è eliminato dal mondo giuridico;
- l’accoglimento parziale dell’opposizione: la sentenza dichiara l’illegittimità del decreto e l’esistenza del diritto, oppure la legittimità del decreto e l’esistenza del diritto fatto valere con ricorso, ma per un quantum diverso da quello indicato originariamente.
In queste ipotesi “il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza (sostituzione piena), ma (nonostante il decreto sia stato eliminato) gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma e della quantità ridotta”.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile, a.a.2007/2008
- Titolo del libro: Lezioni di diritto processuale civile
- Autore del libro: A. Proto Pisani
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