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Il giudizio di opposizione


L’opposizione è l’impugnazione tipica del decreto di ingiunzione.
A seguito dell’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di primo grado “ma i termini di comparizione sono ridotti della metà”.
L’opposizione dà vita ad un giudizio a cognizione piena in cui le parti risultano invertite: l’attore formale del giudizio l’opposizione è il convenuto sostanziale del procedimento di ingiunzione nella sua fase sommaria; il convenuto formale è l’attore sostanziale.
Va precisato che si tratta di inversione formale, perché non comporta l’inversione dell’onere della prova il quale continuerà a gravare sempre sul creditore/opposto che assume formalmente la veste di convenuto.
In quest’ottica, l’opposizione, piuttosto che una domanda giudiziale, finisce per essere un atto di impulso processuale che consente che sul diritto, fatto valere dal creditore con ricorso, si sviluppi un processo a cognizione piena.
La difficoltà del giudizio di opposizione consiste nel fatto che esso ha una doppia funzione: è giudizio che ha ad oggetto l’accertamento sull’esistenza o meno del credito fatto valere in giudizio, ma è anche un giudizio di impugnazione in senso tecnico del decreto.
Pertanto oggetto del processo è sempre il rapporto sostanziale controverso, ma se il decreto manca dei requisiti di ammissibilità dovrà essere dichiarato nullo.
La nullità del decreto per difetto di requisiti speciali di ammissibilità non è, però, di ostacolo alla decisione sul fondamento della domanda dedotta in giudizio dal ricorrente e sulle eccezioni di merito che faccia valere l’opponente convenuto; ove invece la nullità derivi da difetto di requisiti generali di ammissibilità, il giudizio d’opposizione dovrà concludersi con sentenza di mero rito.

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