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La fase decisoria del giudizio


Una volta presa conoscenza del fascicolo di parte, il giudice:

- “se ritiene insufficientemente giustificata la domanda”, perché gli elementi di documentazione non rientrano nelle ipotesi previste dalla legge o perché ritiene che non siano stati offerti elementi probatori idonei a provare che la controprestazione è stata effettuata o che la condizione si è verificata, anziché respingere la domanda, dispone che il cancelliere “ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a integrare la prova    
Ove il ricorrente non risponda all’invito, non ritiri il ricorso oppure se la domanda non sia accoglibile (assenza di un presupposto generale o speciale di ammissibilità), il giudice rigetta la domanda con decreto motivato.
Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda in via ordinaria un nella forma speciale del ricorso;

- se invece il giudice ritiene che sussistano le “condizioni” per poter emettere il provvedimento, con decreto ingiunge all’altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o, invece di queste, pagare la somma che il creditore si è dichiarato disposto ad accettare; il termine per adempiere è quello di 40 giorni “con l’avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata”.
Il decreto ingiuntivo non è provvisoriamente esecutivo ex lege, ma il giudice può attribuirgli tale efficacia:
se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolari, certificato di borsa, atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato;
se vi è “pericolo di grave pregiudizio nel ritardo”, ovvero “se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere”.
Il decreto ingiuntivo esecutivo è titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il ricorrente deve notificare al debitore il ricorso e il decreto di accoglimento entro il termine di 60 giorni dalla pronuncia.
La notificazione determina la pendenza della lite: a differenza di quanto avviene nel rito del lavoro, il momento della litispendenza è espressamente individuato dal legislatore.
Se la notificazione non avviene entro il termine di 60 giorni, “il decreto di ingiunzione diventa inefficace”.

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