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L’opposizione di terzo ordinaria


L’opposizione di terzo ordinaria è un mezzo di impugnazione riservato ai terzi i cui diritti sono pregiudicati dalla sentenza pronunciata altre persone.
Tale danno va individuato innanzitutto nell’incertezza che la sentenza con il suo esistere può determinare in ordine alla titolarità o al contenuto del diritto del terzo; in secondo luogo nel danno che l’esecuzione inter partes può arrecare al diritto del terzo.
Legittimati all’opposizione di terzo ordinaria sono:
- i terzi titolari di diritti autonomi incompatibili rispetto al diritto oggetto immediato della sentenza resa inter alios;
- i litisconsorti necessari pretermessi;
- i falsi rappresentati in ipotesi di rappresentanza volontaria, legale o organica.
L’opposizione di terzo ordinaria è un mezzo di impugnazione per un verso indispensabile per eliminare dal mondo del diritto la sentenza resa inter alios, per altro verso facoltativo poiché il terzo, non essendo soggetto all’efficacia della sentenza resa inter alios, può liberamente fare valere il suo diritto in un autonomo processo a cognizione piena.
Il vantaggio dell’opposizione di terzo è costituito dalla sua idoneità, quale mezzo di impugnazione, ad eliminare la sentenza resa inter alios, mentre lo svantaggio è costituito dalla perdita di un grado di giurisdizione, ove la sentenza da impugnare sia una sentenza d’appello.
Quanto alla struttura, l’opposizione di terzo ordinaria, nell’ipotesi in cui sia fatta valere da parte di un terzo titolare di un diritto autonomo ed incompatibile, si atteggia come un mezzo di impugnazione che, in caso di infondatezza del motivo accerta l’inesistenza del diritto del terzo e lascia intatta la sentenza inter partes, mentre in caso di fondatezza del motivo accerta la titolarità del diritto prevalente del terzo nei confronti di entrambe le parti del processo originario e rescinde, per quanto necessario agli effetti reali, la sentenza resa inter alios.
Nell’ipotesi di violazione della regola del litisconsorzio necessario l’opposizione di terzo ordinaria si atteggia come mezzo di impugnazione a fase rescindente e rescissoria; nella sua prima fase l’accertamento della fondatezza del motivo comporta la rescissione della sentenza resa inter alios; a questa prima fase segue la fase rescissoria diretta a decidere il merito della controversia, se del caso previa rimessione della causa al giudice di primo grado.
Nell’ipotesi, infine, di falsa rappresentanza, l’opposizione di terzo ordinaria si atteggia con un mezzo di impugnazione esclusivamente rescindente che, in caso di fondatezza del motivo, si limita a rescindere la sentenza resa inter alios in quanto accerta l’invalido esercizio del diritto d’azione a causa o della non imputabilità della domanda all’attore o della mancata attivazione del contraddittorio nei confronti del convenuto.

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