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La riparazione


Essa integra innanzitutto l'obbligo della restituzione in forma specifica: far cessare l'illecito e cancellarne, ove possibile, gli effetti. Anche la soddisfazione è una forma di riparazione dei danni morali, dovuta per il solo fatto che l'illecito sia stato commesso e a prescindere dalla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali. Tra le diverse forme troviamo la presentazione di scuse, l'omaggio della bandiera o altri simboli dello Stato leso, versamento di una somma simbolica. Se questi vengono accettati dallo Stato leso, viene meno qualsiasi ulteriore conseguenza del fatto illecito e il ricorso a misure di autotutela.
L'unica forma di riparazione vera e propria è il risarcimento del danno prodotto dall'illecito internazionale. Bisogna chiedersi se scaturisce da qualsiasi violazione delle norme internazionali: per il danno agli stranieri, l'azione è automatica per il solo fatto di produzione dell'illecito; per il danno agli Stati, si fa riferimento ai danneggiamenti dovuti ad un'azione violenta (tranne la guerra) contro beni, mezzi e organi dello Stato (distruzione di sedi diplomatiche, aeree...); per i danni alla funzione, si risarciscono i danni prodotti con la lesione degli individui che ricoprono la qualifica di organo: bisogna però distinguere tra danni subiti dall'individuo e danni subiti dall'organizzazione statale (danni alla funzione). In ogni caso sono risarcibili i danni materiali.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Alessandro Remigio
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